Garanzia personale
La presente garanzia è prestata il 7 novembre 2026 da:
Tomas Reyes, residente in 58 Oak Avenue, Auckland 1010, Nuova Zelanda (il "Garante"),
a favore di:
Pacific Trade Finance Ltd, con sede in 12 Queen Street, Auckland 1010, Nuova Zelanda (il "Creditore").
1. Premessa
Il Creditore ha accettato di concedere un finanziamento a, o di fornire a credito beni o servizi a, Reyes Building Supplies Ltd, numero societario 1234567, con sede in 7 Dock Road, Auckland (il "Debitore"), in forza del seguente contratto (il "Contratto Principale"):
il contratto di finanziamento del 14 gennaio 2027 tra il Creditore e il Debitore per 150.000 NZD, e ogni conto su cui il Creditore fornisce beni al Debitore a credito
Il Creditore non procederebbe in tal senso se il Garante non prestasse la presente garanzia. Il Garante ha un interesse personale nei confronti del Debitore e presta la presente garanzia a fronte di un corrispettivo adeguato, che riconosce di aver ricevuto.
2. Impegno del Garante
2.1 Il Garante garantisce al Creditore che il Debitore pagherà puntualmente ogni importo dovuto al Creditore in forza del Contratto Principale e di ogni contratto che lo sostituisca, proroghi o modifichi (le "Obbligazioni Garantite"), e che adempirà le altre obbligazioni da essi derivanti.
2.2 Se il Debitore non paga un importo alla scadenza, il Garante pagherà tale importo al Creditore a semplice richiesta, quale obbligato principale e non soltanto quale fideiussore. Il Creditore non è tenuto a pretendere l'importo dal Debitore, né da chiunque altro abbia prestato una garanzia, né ad avviare alcuna azione contro di loro, prima di rivolgere la richiesta al Garante.
2.3 Se un'Obbligazione Garantita non è valida, o non può essere fatta valere nei confronti del Debitore, per qualsiasi ragione, il Garante risponde come debitore principale e manleverà il Creditore dalla perdita che ne deriva, così che il Creditore si trovi nella posizione in cui si sarebbe trovato se l'obbligazione fosse stata valida.
3. Importo massimo che al Garante può essere richiesto
3.1 La responsabilità del Garante ai sensi della presente garanzia è limitata a 150.000 NZD (l'"Importo Massimo").
3.2 Interessi e spese
3.3 L'Importo Massimo si applica al totale di tutte le richieste, considerate insieme. Un pagamento del Garante riduce l'importo residuo, mentre un pagamento del Debitore non lo riduce, salvo che riduca le Obbligazioni Garantite al di sotto dell'Importo Massimo.
4. Richiesta e pagamento
4.1 Il Creditore formula la richiesta mediante comunicazione scritta al Garante che indica l'importo dovuto e le modalità del suo calcolo. Un estratto delle scritture del Creditore sull'importo dovuto costituisce prova di tale importo, salvo prova della sua inesattezza.
4.2 Il Garante pagherà l'importo richiesto entro 7 giorni dalla consegna della richiesta, nella valuta del debito, per intero e senza alcuna deduzione, compensazione o domanda riconvenzionale. Se la legge impone al Garante di operare una ritenuta d'imposta, il Garante pagherà una somma maggiorata in modo che il Creditore riceva l'importo che avrebbe ricevuto in assenza della ritenuta.
4.3 Le somme non pagate alla scadenza ai sensi della presente garanzia producono interessi al tasso applicabile alle Obbligazioni Garantite o, in mancanza, al tasso annuo del 4% superiore al tasso di riferimento della banca centrale del paese della valuta, dalla scadenza fino al pagamento.
4.4 Il Creditore può formulare più di una richiesta.
5. Garanzia continuativa
5.1 La presente è una garanzia continuativa. Resta in vigore finché tutte le Obbligazioni Garantite non siano state pagate per intero e il Creditore non abbia più alcun impegno nei confronti del Debitore, e non si estingue per un pagamento in conto, per una liquidazione del conto o perché il debito del Debitore risulti talvolta pari a zero.
5.2 La presente garanzia si aggiunge, e non si sostituisce, a ogni altra garanzia o sicurezza che il Creditore detenga ora o in futuro per le Obbligazioni Garantite. Il Creditore non è tenuto a escutere o a far valere preventivamente alcuna di esse.
5.3 La presente garanzia non copre i nuovi crediti che il Creditore conceda dopo il 31 dicembre 2030, ma continua a valere per ogni importo sorto prima di tale data.
5.4 Il Garante presta inoltre la seguente garanzia reale o altra sicurezza per le proprie obbligazioni ai sensi della presente garanzia:
un'ipoteca di primo grado sull'immobile del Garante in 58 Oak Avenue, con atto separato
6. Eccezioni cui il Garante rinuncia
La responsabilità del Garante non è ridotta, estinta o altrimenti pregiudicata da qualsiasi circostanza che, in assenza del presente articolo, libererebbe un garante, tra cui:
- una modifica del Contratto Principale, una proroga, un nuovo finanziamento o un maggiore limite di credito, una rinuncia o la liberazione del Debitore o di qualsiasi altra persona;
- la rinuncia del Creditore a una garanzia o sicurezza, la sua perdita o la sua mancata escussione, oppure il mancato perfezionamento della stessa;
- l'insolvenza, la liquidazione, la riorganizzazione, il cambio di denominazione o di proprietà del Debitore, oppure il decesso o l'incapacità di qualsiasi persona;
- la mancata formulazione, o il ritardo nella formulazione, di una pretesa o richiesta nei confronti del Debitore da parte del Creditore;
- qualsiasi invalidità, illiceità o difetto di potere del Debitore, del Contratto Principale o dei diritti del Creditore; oppure
- qualsiasi altra circostanza che, senza il presente articolo, renderebbe il Garante non pienamente responsabile.
Il presente articolo si applica solo nei limiti consentiti dalla legge. Esso non fa venir meno alcuna eccezione di cui il Garante disponga a causa di frode, disonestà o grave inadempimento del Creditore, oppure perché il Creditore sia stato pagato per intero.
7. Pagamenti successivamente restituiti
Se il Creditore riceve un pagamento dal Debitore o dal Garante e deve restituirlo, ad esempio perché il Debitore diventa insolvente, la responsabilità del Garante rivive come se il pagamento non fosse stato effettuato.
8. Spese
Il Garante pagherà le ragionevoli spese sostenute dal Creditore per far valere la presente garanzia, comprese le spese legali, e per ogni richiesta, fermo restando l'articolo 3.2.
9. Diritti nei confronti del Debitore
Finché il Creditore non sia stato pagato per intero, il Garante non agirà nei confronti del Debitore, né riceverà da esso alcuna garanzia, in relazione a un pagamento da lui effettuato ai sensi della presente garanzia, e non concorrerà con il Creditore sui beni del Debitore. Se il Garante riceve qualcosa dal Debitore, lo detiene per conto del Creditore. Dopo che il Creditore sia stato pagato per intero, il Garante subentra nei diritti del Creditore nei confronti del Debitore, nei limiti di quanto da lui pagato.
10. Revoca della garanzia per i debiti futuri
Il Garante può far cessare la copertura della presente garanzia per nuovi finanziamenti, crediti o forniture mediante comunicazione scritta al Creditore. La comunicazione ha effetto 30 giorni dopo la ricezione da parte del Creditore. Da allora la garanzia continua a valere per tutti gli importi che il Debitore già deve e per gli importi che il Creditore si era impegnato a finanziare o fornire prima che la comunicazione avesse effetto, con relativi interessi e spese, ma non per nuovi impegni. Il Garante resta responsabile di tali importi fino al loro pagamento integrale, e l'Importo Massimo continua ad applicarsi.
11. Dichiarazioni del Garante
Il Garante dichiara che:
- ha letto il Contratto Principale, o ha avuto la possibilità di farlo, e comprende la portata delle obbligazioni del Debitore;
- ha il potere di prestare la presente garanzia, agisce liberamente e non è stato sottoposto a pressioni da parte del Creditore o di persone di cui il Creditore risponde;
- comprende che, se il Debitore non paga, potrebbe dover pagare fino all'Importo Massimo con il proprio denaro e il proprio patrimonio, compresa, ove la legge lo consenta, la propria abitazione;
- comprende che il Creditore non ha alcun obbligo di informarlo degli affari del Debitore, ma gli consegnerà su richiesta un estratto di quanto è dovuto; e
- Consulenza indipendente
12. Disposizioni generali
- Le comunicazioni devono essere scritte e possono essere inviate per email o consegnate all'indirizzo indicato in testa alla presente garanzia, o a un altro indirizzo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra.
- Il Creditore può cedere i propri diritti derivanti dalla presente garanzia insieme alle Obbligazioni Garantite, e il Garante sarà vincolato a favore del cessionario. Il Garante non può cedere le proprie obbligazioni. La presente garanzia vincola gli eredi e il patrimonio ereditario del Garante.
- Se una disposizione della presente garanzia non può essere fatta valere, le restanti disposizioni restano efficaci.
- Il ritardo o il mancato esercizio di un diritto da parte del Creditore non costituisce rinuncia ad esso.
- La presente garanzia può essere modificata solo per iscritto con atto sottoscritto dal Garante e dal Creditore. Può essere sottoscritta in più copie e in forma elettronica.
13. Legge applicabile e controversie
La presente garanzia è regolata dalla legge di Nuova Zelanda.
Il luogo in cui sarà decisa ogni controversia derivante dalla presente garanzia è Auckland. Come si decidono le controversie
Firme
Il Garante: Tomas Reyes
Firma: ______________
Data: ______________
Nome del testimone: ______________
Indirizzo del testimone: ______________
Firma del testimone: ______________
Per il Creditore: Pacific Trade Finance Ltd
Nome e qualifica: ______________
Firma: ______________
Data: ______________
Nome del testimone: ______________
Firma del testimone: ______________