Accordo di riservatezza reciproco
Il presente accordo è stipulato in data Data di entrata in vigore dell'accordo tra:
- Prima parte: denominazione, con sede in Prima parte: indirizzo; e
- Seconda parte: denominazione, con sede in Seconda parte: indirizzo,
ciascuna denominata singolarmente "Parte" e congiuntamente "le Parti".
1. Finalità
Le Parti desiderano condividere informazioni riservate esclusivamente per la seguente finalità: Motivo della condivisione delle informazioni ("la Finalità").
2. Definizione di informazioni riservate
Per "Informazioni riservate" si intende qualsiasi informazione trasmessa da una Parte ("la Parte divulgante") all'altra ("la Parte ricevente") in relazione alla Finalità, in qualsiasi forma e a prescindere dal fatto che sia contrassegnata come riservata, che una persona ragionevole considererebbe di natura confidenziale. Tali informazioni includono piani aziendali, dati finanziari, prezzi, elenchi di clienti e fornitori, dati tecnici, software, progetti, know-how e il fatto stesso che le Parti abbiano in corso delle trattative.
3. Informazioni non riservate
Non sono considerate Informazioni riservate quelle per le quali la Parte ricevente possa dimostrare che:
- siano di pubblico dominio o lo diventino senza alcuna violazione del presente accordo;
- fossero già legittimamente note alla Parte ricevente, senza alcun obbligo di riservatezza, prima della divulgazione da parte dell'altra Parte;
- siano state legittimamente ricevute da terzi liberi da vincoli di riservatezza; o
- siano state sviluppate in modo indipendente dalla Parte ricevente senza fare uso delle informazioni della Parte divulgante.
4. Obblighi della Parte ricevente
La Parte ricevente si impegna a:
- utilizzare le Informazioni riservate unicamente per la Finalità;
- mantenerle riservate e proteggerle con la medesima diligenza adottata per le proprie informazioni riservate, e comunque mai con un grado inferiore a una ragionevole diligenza;
- condividerle esclusivamente con i propri dipendenti, dirigenti e consulenti professionali che ne abbiano effettiva necessità ai fini della Finalità e che siano vincolati da obblighi di riservatezza altrettanto rigorosi, rispondendo del loro operato;
- informare tempestivamente la Parte divulgante in caso di qualsiasi uso o divulgazione non autorizzati.
5. Divulgazione richiesta per legge
La Parte ricevente può divulgare le Informazioni riservate se richiesto dalla legge, da un'autorità giudiziaria o di regolamentazione, ma solo nella misura strettamente necessaria e, ove consentito dalla legge, dopo averne informato tempestivamente la Parte divulgante affinché possa richiedere idonee misure di tutela.
6. Durata
Il presente accordo entra in vigore in data Data di entrata in vigore dell'accordo. Ciascuna Parte può interrompere la condivisione di informazioni in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra. Gli obblighi previsti dal presente accordo rimarranno in vigore per Durata del vincolo di riservatezza a decorrere dalla data di sottoscrizione, e per ogni segreto commerciale per tutto il tempo in cui manterrà tale natura.
7. Restituzione o cancellazione
Su richiesta scritta della Parte divulgante, o al termine delle trattative, la Parte ricevente restituirà o cancellerà in modo sicuro e tempestivo tutte le Informazioni riservate e le relative copie, confermandolo per iscritto se richiesto. La Parte ricevente potrà conservare le copie richieste per legge o presenti in backup automatici, a condizione che rimangano protette ai sensi del presente accordo.
8. Nessuna licenza e nessun obbligo
Tutte le Informazioni riservate restano di proprietà della Parte divulgante. Il presente accordo non concede alcuna licenza né altro diritto su brevetti, diritti d'autore, marchi o altra proprietà intellettuale. Nessuna Parte ha l'obbligo di condividere informazioni specifiche né di stipulare ulteriori accordi. Le informazioni sono condivise nello stato in cui si trovano, senza alcuna garanzia di esattezza o completezza.
9. Tutele e rimedi
La violazione del presente accordo può causare danni non risarcibili esclusivamente per equivalente economico. La Parte divulgante ha pertanto il diritto di richiedere provvedimenti inibitori o d'urgenza all'autorità giudiziaria, oltre a ogni altro rimedio previsto dalla legge.
10. Disposizioni generali
Il presente accordo costituisce l'intesa integrale tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso. Può essere modificato solo per iscritto con la firma di entrambe le Parti. L'eventuale invalidità di una clausola non pregiudica la validità delle rimanenti. L'accordo può essere sottoscritto in controparti separate e in formato elettronico, che congiuntamente costituiranno un unico atto.
11. Legge applicabile e foro competente
Il presente accordo è disciplinato dalla legge di Paese o giurisdizione applicabile, e i tribunali di Paese o giurisdizione applicabile avranno competenza esclusiva su qualsiasi controversia derivante da esso.
Firme
Prima parte: denominazione
Nome e ruolo: Prima parte: firmatario e carica
Firma: ______________
Data: ______________
Seconda parte: denominazione
Nome e ruolo: Seconda parte: firmatario e carica
Firma: ______________
Data: ______________